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Mercoledì, 13 Maggio 2015 17:06

Bonus 2015 del 50% e 65%.

Si potrà detrarre quindi il 65% per l'installazione di caldaie a condensazione, di pannelli solari e di stufe a pellett.

Spese per sostituire la caldaia: ci sono diverse forme per recuperare l'investimento. Per chi cambia la vecchia con una nuova tradizionale, c'è la detrazione fiscale del 50%. Per chi la sostituisce con una a condensazione, a biomassa, o con una pompa di calore, c'è l'opportunità di scegliere se fare richiesta per ottenere la detrazione fiscale del 65% o se ricorrere al nuovo sistema di incentivo "Conto termico".

Il Decreto Legge n. 83/2012 ha stabilito che a partire dal 26 giugno 2012 la detrazione fiscale del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie diventi del 50% fino al 30 giugno 2013 (ripartita in dieci anni). A partire dal 1 luglio 2013, ritornerà al 36%.

Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati a partire da pag. 22 nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate - aggiornata ad agosto 2012), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale. Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 

■ causale del versamento

■ codice fiscale del soggetto che paga

■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In merito alla causale del versamento va indicato: "spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012".  Dovrebbe tuttavia restare altresì valido indicare semplicemente: "spese ristrutturazione edilizia 50% - bonifico ai sensi della legge n° 449/97 (cui si riferiva l'ex-36%). Si tratta infatti della legge istitutiva della detrazione.

I contribuenti, a questo punto, devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi (il Modello 730/2013 redditi 2012 contiene gli appositi campi da compilare - si vedano le pp. 43-49 delle "Istruzioni per la compilazione"). Non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore.

Nel caso in cui, invece, la sostituzione della caldaia non sia con una di tipo tradizionale, ma con una a condensazione, a biomassa, pompa di calore, allora si potrà scegliere se fare richiesta per ottenere la detrazione del 65% (L. 296/2006) - valida sino al 30 giugno 2013 (nel documento "Agenda possibile" presentato lo scorso 12 aprile al Presidente della Repubblica, è stata proposta una stabilizzazione o quantomeno una proroga del 65%); dal 1 luglio 2013 l’agevolazione fiscale del 65% scenderà al 36% (si veda l'apposita Guida e il sito dedicato) - oppure se optare per la nuova forma di incentivo statale denominato "Conto termico", entrato in vigore il 2 gennaio 2013.

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia, è necessario trasmettere all'ENEA il cosiddetto "Allegato E"; si tratta di una scheda descrittiva relativa all'intervento effettuato - nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte "Climatizzazione invernale" (l'"Allegato E" è scaricabile all'interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l'apposito sito web "finanziaria 2013".

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: "Intervento di risparmio energetico - detrazione 65% ai sensi dell'art. 1, comma 347 Legge 296/2006".

Si ricorda che, in generale, per la sostituzione della caldaia l'IVA è agevolata al 10% (si veda l'esempio di calcolo a pag. 17 nella Guida dell'Agenzia delle Entrate).

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